LEGGE 2 giugno 1904, n. 234

Type Legge
Publication 1904-06-02
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

La Cassa dei depositi e prestiti potrà cedere alle Casse per gli invalidi della marina mercantile, sopra loro domanda e contro versamento di valori e somme corrispondenti, di loro proprietà, prestiti a interesse normale, da essa concessi, secondo la propria istituzione, alle Provincie, ai Comuni o ai Consorzi. La Cassa dei depositi e prestiti terrà un conto distinto, provvisorio e fruttifero, delle somme da impiegarsi nei prestiti da cedersi a ciascheduna della Casse e provvederà a tali impieghi, e, inoltre, al reimpiego in prestiti o al versamento diretto ad esse delle somme riscosse per interessi o in rimborso dei prestiti ceduti, in conformità alle richieste che ne faranno ed ai mezzi dei quali la Cassa dei depositi potrà disporre.

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