LEGGE 2 giugno 1904, n. 235
Art. 1
Sono soppresse le categorie dei disegnatori delle costruzioni navali e di artiglieria ed armamenti, comprese tra quelle costituenti il personale civile tecnico della R.a marina, giusta la tabella dell'articolo 1° del R. decreto 5 giugno 1902, n. 310.
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