LEGGE 26 maggio 1904, n. 242
Art. 1
Dal 1° luglio 1904 il ruolo organico e gli stipendi del personale dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica sono determinati dalla tabella unita alla presente legge. Dalla stessa data è soppresso un posto di assistente con lo stipendio di L. 1500 e la indennità di residenza di L. 500 nel ruolo organico degli Osservatori meteorici di montagna, approvato con R. decreto del 30 ottobre 1902, n. 556.
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