LEGGE 12 giugno 1904, n. 253
Art. 1
La nomina dei professori ordinari e straordinari nelle Università e negli Istituti superiori universitari dello Stato avviene in seguito a concorso e non si fa eccezione a questa regola se non nei casi seguenti: 1° Quando si voglia provvedere ad un posto di ordinario e si tratti di persona a cui possa essere applicato l'articolo 69 della legge 13 novembre 1859 o il corrispondente articolo 20 della legge 16 febbraio 1861; 2° Quando si voglia provvedere ad un posto di straordinario di una scuola di applicazione per gl'ingegneri o in Istituti tecnici superiori, perchè potrà essere titolo sufficiente per la nomina, anche indipendentemente da un concorso, la singolare perizia dimostrata dal candidato con lavori compiuti o con uffici tenuti in relazione a quella speciale materia.
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