LEGGE 23 giugno 1904, n. 258
Art. 1
Con effetto dal 1° luglio 1904 sono istituite: a) una classe transitoria di 58 ufficiali di scrittura con l'annuo stipendio di L. 1200, nel ruolo organico del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza; b) una classe transitoria di 55 applicati con l'annuo stipendio di L. 1200, nel ruolo organico del personale delle Avvocature erariali; c) una carriera d'ordine, in conformità dell'annessa tabella n. 1, nel ruolo organico del personale dello Delegazioni del tesoro.
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