Art. 1
Gli operai e le operaie delle Manifatture dei tabacchi, che si trovavano in servizio al 30 settembre 1899, acquistano diritto a pensione: a) gli operai quando abbiano compiuti 60 anni, le operaie quando ne abbiano compiuti 55; b) quando abbiano compiuti venticinque anni di servizio, e sieno riconosciuti inabili a continuarlo; c) quando per ferite od infermità contratto per causa di servizio siano resi inabili a continuarlo, qualunque sia la durata dei servizi anteriori e l'età raggiunta, dietro rinuncia delle indennità previste dalla legge per gli infortuni sul lavoro.