LEGGE 23 giugno 1904, n. 262
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È approvata la maggiore assegnazione di L. 41.85 al cap. 299-quater; «Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 36; Opere idrauliche di 1ª categoria - Fitti e canoni (Spese fisse)» dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1901-902 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1902-903. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 giugno 1904. VITTORIO EMANUELE. L. Luzzatti. Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.