LEGGE 26 giugno 1904, n. 271

Type Legge
Publication 1904-06-26
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La proroga accordata fino al 30 giugno 1904 con la legge 8 luglio 1903, n. 289, alle disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, concernenti la cedibilità degli stipendi, è estesa fino al 31 dicembre 1904. Durante questo periodo la cedibilità degli stipendi è estesa ai ferrovieri ancorchè non godano di un salario od assegno fisso e continuativo, purchè la cessione sia fatta a Società mutue cooperative di credito o di consumo, costituite fra i ferrovieri stessi. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 giugno 1904. VITTORIO EMANUELE. L. Luzzatti. Ronchetti. Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.

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