LEGGE 30 giugno 1904, n. 282
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a stipulare un accordo con la Società per le strade ferrate meridionali al fine di prorogare al 31 dicembre 1904 il termine utile per il diffidamento da notificarsi in caso di riscatto delle linee concesse, qualora lo Stato intenda valersi della facoltà di cui al primo comma dell'articolo 8 del contratto approvato con legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), per l'esercizio della Rete Adriatica.
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