LEGGE 26 giugno 1904, n. 285
Art. 1
I condannati alla pena della reclusione possono essere assegnati, fin tanto che non esistano tutti gli stabilimenti preveduti nell'articolo 13 del Codice penale, a pubblici lavori di dissodamento e di bonifica, in conformità alle disposizioni prevedute nell'articolo 5. Si richiede però la domanda del condannato ov'esso sia maggiore degli anni sessanta, ovvero si tratti di un condannato a non oltre un anno di pena.
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