LEGGE 3 luglio 1904, n. 295
Art. 1
Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di L. 2,742,371.66 e le diminuzioni di stanziamento di L. 1,163,100 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1903-904 indicate nella tabella annessa alla presente legge.
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