LEGGE 3 luglio 1904, n. 300

Type Legge
Publication 1904-07-03
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Alla legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato colle leggi 7 luglio 1901, n. 285 e 21 luglio 1902, n. 303, sono arrecate le seguenti modificazioni: All'articolo 60 sostituire il seguente: «Il personale tecnico dell'istituto geografico militare è costituito da ingegneri geografi e da topografi che si distinguono in: Ingegneri geografi. Geodeta capo; Ingegneri geografi principali; Ingegneri geografi. Topografi. Topografi capi; Topografi principali; Topografi; Aiutanti topografi. «Il numero, il grado e le classi dei predetti ingegneri geografi e topografi sono determinati dalla Tabella n. XVII». Alla tabella n. XVII degli ingegneri geografi e dei topografi sostituire la seguente: «Tabella n. XVII degli ingegneri geografi e dei topografi. Ingegneri geografi. 1 Geodeta capo; 1 Ingegnere geografo principale di 1ª classe; 1 Ingegnere geografo principale di 1ª o di 2ª classe; 1 Ingegnere geografo principale di 2ª classe od ingegnere geografo di 1ª classe; 2 Ingegneri geografi di 1ª, 2ª, o 3ª classe. -- 6 Totale ingegneri geografi. Topografi. 1 Topografo capo di 1ª classe; 6 Topografi capi di 2ª classe; 15 Topografi principali di 1ª classe; 22 Id. id. di 2ª id. 24 Topografi di 1ª classe; 24 Id. di 2ª id. 12 Aiutanti topografi. --- 104 Totale topografi. --- 110 Totale generale.

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