LEGGE 3 luglio 1904, n. 302
Art. 1
Gli stipendi degli ufficiali inferiori del R. esercito, stabiliti dalla legge 14 luglio 1898, n. 380 (testo unico), sono elevati alla misura seguente: sottotenente e capomusica da L. 1800 a L. 2000 tenente . . . . . . . . . da » 2200 a » 2400 capitano . . . . . . . . da » 3200 a » 3400 Ad ogni quinquennio di servizio passato nello stesso grado, computato a norma di essa legge, spetta agli ufficiali inferiori un aumento fisso di L. 300, a condizione che lo stipendio accresciuto non abbia mai ad oltrepassare il limite massimo seguente: pel sottotenente . . . . L. 2400 pel tenente . . . . . . » 3000 pel capitano . . . . . . » 4000 pel capomusica . . . . . » 3200
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