LEGGE 23 giugno 1904, n. 307
Art. 1
È approvata, con effetto dal 1° gennaio 1904, la qui unita Convenzione addizionale in data 3 dicembre, stipulata con la Società Napoletana di Navigazione, pel miglioramento dei servizi da essa esercitati nei golfi di Napoli e di Gaeta.
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