LEGGE 3 luglio 1904, n. 314
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate e a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.