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LEGGE 3 luglio 1904, n. 318

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

I ruoli organici del personale tecnico e amministrativo degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatori governativi, di custodia degli Stabilimenti carcerari, e di disciplina e sorveglianza dei Riformatori governativi, sono stabiliti nel modo indicato nelle annesse tabelle A, B, C, D.