LEGGE 8 luglio 1904, n. 320

Type Legge
Publication 1904-07-08
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

Saranno trasformati, con ammortamento in 50 anni, in un prestito a cartelle colla Sezione autonoma di credito comunale provinciale, instituita con la legge 24 aprile 1898, n. 132, i cinque mutui in contanti, concessi al Comune di Roma, con ammortamento in 35 anni, dalla Cassa depositi e prestiti negli anni dal 1900 al 1904. Con decreto Reale sarà stabilito il corso al quale dovranno essere considerate nella trasformazione le cartelle da emettersi. Le 50 annualità costanti, senza carico d'imposta, dovute dal Comune per l'estinzione del prestito a cartelle, calcolate nei modi stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1904, n. 185, saranno pagabili a rate bimestrali, scontate nei modi di regola e garantite sulla sovraimposta fondiaria.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.