LEGGE 3 luglio 1904, n. 329

Type Legge
Publication 1904-07-03
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

È abolito il diritto fisso di L. 2 per tonnellata stabilito dalla legge del 9 giugno 1901, n. 204 sul sale importato dalla Sicilia e dalla Sardegna nel continente, per uso industriale. La sofisticazione del sale prodotto nelle isole di Sicilia e di Sardegna e destinato alle industrie alle quali, ai sensi della predetta legge, è o sarà concesso di importarlo direttamente nel continente, può essere effettuata, sia nelle isole, sia negli stabilimenti nei quali il sale deve essere impiegato. Con l'autorizzazione del ministro delle finanze si potrà prescindere dalla sofisticazione per il salo destinato agli stabilimenti industriali i quali offrano tutto le garanzie per l'esercizio di una efficace vigilanza e si sottopongano alle condizioni e norme da stabilire dal ministro stesso.

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