LEGGE 8 luglio 1904, n. 330
Art. 1
È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 1,720,761.62 verificatasi sull'assegnazione del cap. 3: «Retribuzioni e compensi per lavoro straordinario ed a cottimo» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Poste e dei Telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902.
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