LEGGE 8 luglio 1904, n. 331
Art. 1
È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 9398.94, verificatasi sull'assegnazione del cap. 1 bis: «Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale - Indennità in Roma (Spese fisse)», dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Poste e dei Telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903.
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