LEGGE 8 luglio 1904, n. 332
Art. 1
È approvata l'eccedenza d'impegni per L. 38,468.31, verificatasi sull'assegnazione del cap. 16: «Pensioni ordinarie», dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario 1902-1903.
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