LEGGE 8 luglio 1904, n. 332
Art. 1
È approvata l'eccedenza d'impegni per L. 38,468.31, verificatasi sull'assegnazione del cap. 16: «Pensioni ordinarie», dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario 1902-1903.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)