LEGGE 8 luglio 1904, n. 333

Type Legge
Publication 1904-07-08
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la spesa di L. 70,000 da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste, che sarà inscritta a un nuovo capitolo col n. 141 bis del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1903-904, con la denominazione: «Sussidi ai danneggiati dagli ultimi uragani». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 8 luglio 1904. VITTORIO EMANUELE. L. Luzzatti. Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.

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