LEGGE 8 luglio 1904, n. 341
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Le somme stanziate in bilancio per la pensione ai Mille di Marsala e per l'assegno ai veterani delle campagne 1848-49, le quali annualmente passano in economia per morte dei titolari, sono destinate, a partire dall'esercizio 1905-906, alla costituzione di un fondo per assegni a favore di coloro che presero parte alle successive guerre per l'indipendenza nazionale, a cominciare da quella di Crimea, e che versano in condizioni economiche veramente bisognose. Per la concessione e la misura di tali assegni si seguiranno le norme in vigore per la concessione degli assegni ai veterani del 1848-49 e sempre nei limiti del fondo annualmente disponibile, ferma restando, per gli assegni ai Mille di Marsala e ai veterani 1848-49 e per quelli da concedersi giusta la presente legge, la spesa complessiva nella somma approvata per l'esercizio 1904 - 1905 ai capitoli 38 e 39 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 8 luglio 1904. VITTORIO EMANUELE. L. Luzzatti. E. Pedotti. C. Mirabello. Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.