LEGGE 11 luglio 1904, n. 349
Art. 1
Gli aventi diritto all'eredità di ufficiali e militari di truppa, impiegati civili ed operai, che abbiano preso parte prima del 1° gennaio 1897 in combattimenti seguiti nella Colonia Eritrea o vi si trovassero in servizio e dei quali non si abbiano più da quell'epoca notizie, sono ammessi alla pubblicazione degli atti di ultima volontà degli scomparsi ed al conseguimento dei relativi diritti successori sul patrimonio degli stessi, quando producano la dichiarazione di irreperibilità contemplata dall'articolo 2 della legge 2 luglio 1896, n. 256, e si uniformino alle altre prescrizioni della presente legge.
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