LEGGE 8 luglio 1904, n. 351
Art. 1
Il Governo del Re, sentita la Giunta municipale di Napoli, salvo il disposto dell'art. 3, è autorizzato a rivedere la tariffa daziaria del Comune di Napoli nei limiti della presente legge, con facoltà di abolire o di ridurre i dazi concernenti materie prime delle arti e delle industrie, o generi di più largo ed immediato consumo popolare.
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