LEGGE 11 luglio 1904, n. 355
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Alle disposizioni contenute nell'art. 19 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile, sono sostituite le seguenti: «L'esercizio del cabotaggio lungo le coste italiane ed il servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiaggie dello Stato sono riservati alla bandiera nazionale, salvo quando speciali trattati o convenzioni dispongano altrimenti». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 11 luglio 1904. VITTORIO EMANUELE. C. Mirabello. Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
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