LEGGE 8 luglio 1904, n. 356

Type Legge
Publication 1904-07-08
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

La disposizione dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, deve intendersi nel senso che, qualora la transazione, proposta ai creditori, nella prima o nella seconda convocazione non risulti approvata, non possono i creditori essere nuovamente convocati per ulteriore tentativo di transazione se non sia rinnovata tutta la procedura che deve precedere la convocazione dei creditori.

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