LEGGE 11 luglio 1904, n. 358
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: È approvata la qui allegata Convenzione 9 marzo 1904 stipulata fra il Ministero della Pubblica Istruzione e gli eredi del signor Otto Bausch di Colonia, con la quale Convenzione vengono transatti nella somma di L. 100,000 i danni sofferti dai detti eredi in seguito alla morte del signor Bausch. La predetta somma di L. 100,000 verrà stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, per l'esercizio 1903-904. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 11 luglio 1904. VITTORIO EMANUELE. L. Luzzatti. Orlando. Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
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