Art. 1
Per portare gradatamente i cavalli stalloni nei depositi governativi al numero di 800 fissato dalla legge 26 giugno 1887, n. 4644 (serie 3ª) e per dare sviluppo all'allevamento ippico anche con lo stimolare gli allevatori a scegliere buone cavalle da destinarsi più numerose alla riproduzione, nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, a partire dall'esercizio 1904-905, sarà inscritta la maggiore somma di L. 500,000.