LEGGE 8 luglio 1904, n. 360
Art. 1
Senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno nessuno può fabbricare a scopo di vendita: a) vaccini; b) virus; c) sieri; d) tossine ed ogni altro prodotto affine, a scopo diagnostico, profilattico e curativo; La fabbricazione e la vendita dei suddetti prodotti sono inoltre soggette a vigilanza speciale da parte dello Stato a fine di assicurarne la dovuta purezza, senza pregiudizio della vigilanza spettante all'autorità sanitaria comunale. Le condizioni necessarie ad ottenere l'autorizzazione, le norme per l'esercizio della vigilanza speciale e le modalità concernenti la produzione e la vendita, saranno designate da apposito regolamento, sul parere del consiglio superiore di sanità, ed inteso il consiglio di Stato.
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