LEGGE 8 luglio 1904, n. 362

Type Legge
Publication 1904-07-08
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. All'articolo 2 della legge 8 luglio 1903, n. 312, è sostituito l'articolo seguente: I Comuni provvederanno, con le norme dell'articolo 17 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, alla formazione degli elenchi delle strade di accesso a stazioni ferroviarie che essi intendessero costruire e che non risultassero inscritte in elenchi già formati ed omologati. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 8 luglio 1904. VITTORIO EMANUELE. Tedesco. L. Luzzatti. Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti

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