LEGGE 8 luglio 1904, n. 364
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato ad applicare provvisoriamente, mercè decreti Reali da convertirsi in legge, il trattato di commercio e di navigazione con l'Austria-Ungheria ed il trattato di commercio con la Svizzera, attualmente in corso di negoziazione, adottando le misure occorrenti a coordinare i nuovi accordi con la tariffa generale e convenzionale in vigore. Nel caso in cui i predetti trattati non potessero essere in tempo utile stipulati, il Governo del Re è autorizzato a prendere, con decreto Reale da convertirsi in legge, gli opportuni provvedimenti, sia in materia doganale, sia in materia di navigazione e di trasporti ferroviari, per l'esportazione. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 8 luglio 1904. VITTORIO EMANUELE. Tittoni. L. Luzzatti. Rava. C. Mirabello. Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
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