LEGGE 11 luglio 1904, n. 366
Art. 1
È autorizzata la spesa di L. 50,000 (cinquantamila) da inscriversi in quote uguali negli esercizi 1903-904, 1904-905 e 1905-906 in un apposito capitolo nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri colla dizione: «Spesa per la costruzione di un edifizio ad uso di sede della R. legazione italiana in Cettigne».
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