LEGGE 8 luglio 1904, n. 367

Type Legge
Publication 1904-07-08
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il ruolo organico del personale per la custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua di 1ª e 2ª categoria e delle rispettive opere è stabilito nel modo seguente a decorrere dal 1° gennaio 1905: A) Custodi idraulici. Custodi di 1ª classe n. 175, con lo stipendio annuo di L. 1500. » 2ª » n. 150, con lo stipendio annuo di L. 1200. » 3ª » n. 100, con lo stipendio annuo di L. 1000. ----- Totale . . . n. 425 ----- B) Guardiani idraulici. Guardiani di 1ª classe n. 340, col salario annuo di L. 720 » 2ª » n. 390, col salario annuo di L. 660 ----- Totale . . . n. 730 -----

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