LEGGE 11 luglio 1904, n. 376
Art. 1
Lo stanziamento di L. 20,000, inscritto al capitolo 115-bis del bilancio della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio 1904-905, in esecuzione della legge 8 luglio 1903, n. 320, è aumentato, per lo stesso esercizio, di L. 130,000. Per i cinque esercizi successivi, dal 1905-906 al 1909-910, lo stanziamento annuo sarà non minore di L. 100,000. Le somme stanziate nella misura sopra indicata saranno impiegate ad incoraggiare e promuovere il commercio di esportazione degli agrumi e la fabbricazione dei derivati di tali prodotti, segnatamente mediante la concessione di premi e di sovvenzioni a Società e Sindacati, costituiti o che si costituiranno, che abbiano per iscopo sia di organizzare e sviluppare il commercio all'interno e l'esportazione degli agrumi e dei loro derivati, sia di migliorare, promuovere ed aiutare efficacemente l'industria dei derivati. Nell'assegnazione degli incoraggiamenti di cui sopra si avrà speciale riguardo alle Società e ai Sindacati intesi a garantire l'interesse collettivo dei produttori; alle Associazioni cooperative costituite o che si costituiranno agli scopi di cui sopra, e alle fabbriche sociali istituite fra produttori di agrumi per l'industria dei derivati.
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