LEGGE 11 luglio 1904, n. 377
Art. 1
Nell'intento di favorire l'industria enologica nei centri vinari del Regno, ove più tristi se ne mostrino le condizioni, è autorizzata la spesa di lire un milione, che verrà stanziata al capitolo 157-bis nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, industria e Commercio, per l'esercizio finanziario 1903-904, e che verrà erogata nel modo seguente: 1° L. 300,000 per acquisto di vasi vinari da darsi a prestito nella imminente campagna enologica, ai piccoli produttori, in quei comuni ove se ne verifichi più urgente il bisogno; 2° L. 700,000 per incoraggiare l'impianto di cantine sociali e le associazioni di produttori per lo smercio dei loro vini nelle provincie che difettano di cantine sociali e che più soffrono della crisi vinicola.
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