LEGGE 8 luglio 1904, n. 380

Type Legge
Publication 1904-07-08
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Per la riparazione e ricostruzione, tanto da iniziare, quanto in tutto o in parte eseguita, di fabbricati urbani e rustici o di opere di difesa di proprietà private danneggiate o distrutte dal terremoto del febbraio 1904 nei comuni di Magliano dei Marsi, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Sante Marie e Borgocollefegato in provincia di Aquila, possono essere consentiti, ai termini della presente legge, dagli Istituti di credito fondiario, da quelli di credito ordinario o cooperativo e dalle Casse di risparmio, mutui ipotecari i quali non possono avere durata maggiore di 35 anni, e devono rimborsarsi col sistema delle annualità fisse da pagarsi a semestri posticipati e comprendenti l'interesse, la quota di ammortamento e gli accessori. Per le operazioni da compiersi dagli Istituti di credito fondiario in base alla presente legge si deroga alla disposizione della legge 22 febbraio 1885, n. 2922 (testo unico).

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