LEGGE 11 luglio 1904, n. 385

Type Legge
Publication 1904-07-11
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Poste e dei Telegrafi per l'esercizio 1903-904 la somma di L. 125,000 per il pagamento del prezzo della rete telefonica urbana di Venezia. I prodotti della rete stessa saranno imputati ad apposito capitolo dell'entrata e per le spese relative all'esercizio 1903-904 sarà istituito uno speciale capitolo nello stato di previsione del Ministero predetto con lo stanziamento di L. 25,000. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 11 luglio 1904. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. Stelluti-Scala. L. Luzzatti. Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.

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