LEGGE 8 luglio 1904, n. 386
Art. 1
Nelle provincie nelle quali non è ancora compiuto il nuovo catasto ordinato dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, il catasto medesimo sarà attivato, per decreto Ministeriale, a mano a mano che le relative operazioni siano compiute nei singoli circondari, con l'applicazione dell'aliquota d'imposta dell'8.80 per cento ai nuovi estimi. Al termine delle operazioni catastali nell'intera provincia, le tariffe d'estimo, stabilite in via provvisoria dalla Commissione censuaria centrale per i singoli circondari, saranno dalla Commissione medesima rivedute e modificate, in quanto occorra agli scopi della perequazione. Per ogni circondario nel quale viene attivato il nuovo catasto, e fino a che questo non sia esteso all'intera provincia, la parte spettante al circondario stesso del carico totale provinciale, per sovrimposta sui terreni, continuerà nella stessa misura proporzionale rispetto agli altri circondari, quale era anteriormente, ferme le altre disposizioni della legge 23 dicembre 1900, n. 449. Fra i singoli possessori del circondario, la sovrimposta provinciale si ripartirà sulla base dei rispettivi imponibili inscritti sui ruoli dell'anno al quale la sovrimposta si riferisce.
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