LEGGE 8 luglio 1904, n. 387

Type Legge
Publication 1904-07-08
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. A cominciare dal 1° gennaio 1905, l'applicazione della ritenuta diretta per imposta di ricchezza mobile alle retribuzioni, che si corrispondono ai ricevitori degli uffici di seconda e terza classe pel servizio postale e telegrafico sul capitolo 47 del bilancio della spesa del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, sarà fatta previa detrazione degli assegni stessi a titolo di spese obbligatorie, fisse e continuative, imposte al percipiente delle seguenti quote percentuali: del 20 per cento sulle prime L. 1000 di retribuzione; del 30 per cento sulle successive L. 1500 di retribuzione; del 40 per cento sulle successive L. 1500 di retribuzione; del 50 per cento sulle successive L. 1500 di retribuzione; del 60 per cento sulle successive L. 1500 di retribuzione; del 70 per cento sulle successive L. 1500 di retribuzione; dell'80 per cento sovra ogni somma superiore alle L. 8500 di retribuzione. La determinazione delle indicate quote e il conseguente ammontare al netto del reddito assoggettato all' imposta non può dare luogo a reclamo in via amministrativa, nè in via giudiziaria. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 8 luglio 1904. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. L. Luzzatti. Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.

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