LEGGE 11 luglio 1904, n. 388
Art. 1
Sono considerati vini genuini soltanto quelli ottenuti dalla fermentazione alcoolica del mosto di uva fresca o leggermente appassita: Tutti gli altri vini, compresi quelli ottenuti con uve secche, sono considerati non genuini, agli effetti della presente legge e di ogni altra legge penale. Col regolamento da approvarsi o da modificarsi con R. decreto, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato, saranno stabiliti i trattamenti consentiti per la preparazione, correzione e conservazione dei vini da considerarsi come genuini.
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