LEGGE 11 luglio 1904, n. 396
Art. 1
Il fondo di esercizio del Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, costituito ai sensi e per gli effetti della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, fra gli esercenti le miniere di zolfo della Sicilia, è formato mediante un contributo, ragguagliato alla quantità dello zolfo prodotto e stabilito nella misura di L. 1,50 per tonnellata di zolfo e di minerale di zolfo contenente più del 65 per cento di zolfo puro. Per gli sterri e minerali di zolfo contenenti meno del 65 per cento di zolfo puro, il contributo sarà ridotto a un terzo della misura stabilita per gli zolfi come sopra. Il Governo del Re è autorizzato a diminuire con Regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, il contributo determinato nel capoverso precedente, quando si siano verificate le condizioni di garanzia per il funzionamento del Sindacato obbligatorio, determinate nello statuto dello stesso Istituto. Per l'uso di questa facoltà occorrerà una deliberazione dell'assemblea generale dei soci e la domanda al Ministero d'Agricoltura da parte del Consiglio d'amministrazione del Sindacato.
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