LEGGE 28 luglio 1904, n. 403
Art. 1
Il Governo del Re raccoglierà, coordinerà e pubblicherà, non più tardi del 15 ottobre 1904, tutte le disposizioni concernenti la materia degli esami nelle scuole medie (classiche, tecniche, normali e complementari), nelle scuole speciali dipendenti dal Ministero dell'Istruzione, e nelle scuole elementari; colla facoltà di abrogare e modificare quelle attualmente in vigore, anche se di origine legislativa.
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