LEGGE 8 luglio 1904, n. 407
Art. 1
L'obbligo dell'istruzione stabilito coll'art. 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, è esteso fino al dodicesimo anno di età e rimane limitato al corso elementare inferiore in quei comuni ove manchi il corso superiore obbligatorio; è esteso negli altri comuni, salvo le disposizioni degli articoli 8 e 17, a tutte le classi obbligatorie del corso superiore ivi esistente. Nei comuni dove al 1° gennaio 1904 esistevano classi facoltative di corso superiore, non si fa obbligo di estenderle, ma esse saranno conservate almeno nel numero attuale e resterà al comune la facoltà di continuare ad esigere i contributi degli alunni nella misura vigente al 1° gennaio 1904. Per le scuole facoltative di corso superiore indicate nel secondo alinea del presente articolo e per quelle che potranno essere istituite dai comuni entro il termine di due anni dalla promulgazione della presente legge, lo Stato concorrerà nello stipendio nella misura di lire 150 per ogni classe, rimanendo ferma nel comune la facoltà di imporre un contributo scolastico con l'approvazione del consiglio provinciale scolastico.
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