LEGGE 18 luglio 1904, n. 408
Art. 1
È concessa l'esenzione dal dazio doganale e dal diritto di statistica, all'entrata nel Regno, al frumento prodotto nel territorio della Colonia Eritrea, fino alla concorrenza di una quantità annua di 20,000 (ventimila) quintali. Il Governatore della Colonia assegnerà in principio di ogni anno, ai produttori che ne faranno domanda, la quantità di grano che ciascuno di essi potrà importare in franchigia nella madrepatria, fino a raggiungere complessivamente la quantità annua sopra indicata.
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