LEGGE 18 agosto 1904, n. 521
Art. 1
Il Governo è autorizzato a cedere e permutare col municipio di Torino gli immobili e i diritti immobiliari descritti nello schema di contratto inteso tra l'Amministrazione della guerra, rappresentata dal colonnello Angelo Chiarle, direttore del genio militare, ed il detto Municipio, rappresentato dal sindaco onorevole Secondo Frola, il 14 aprile 1904, ed accettato dal consiglio comunale con deliberazione 15-29 aprile 1904, sanzionata dalla Giunta provinciale amministrativa il 19 maggio successivo n. 13,764.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.