LEGGE 29 settembre 1904, n. 572
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Piena ed intiera esecuzione è data alla convenzione stipulata fra l'Italia e la Francia il 15 aprile 1904 per la reciproca concessione di guarentigie ed agevolezze ai rispettivi operai, le cui ratifiche furono scambiate il 21 settembre 1904. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 29 settembre 1904. VITTORIO EMANUELE. Tittoni. L. Luzzatti. Rava. Stelluti-Scala. Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
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