LEGGE 22 dicembre 1904, n. 673
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la spesa di cinquecentomila lire (500,000) da portarsi in aumento del fondo impostato nel capitolo n. 48 «Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi diversi» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio 1904-1905. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1904. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. L. Luzzatti. Visto, Il guardasigilli: Ronchetti.
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