LEGGE 24 dicembre 1904, n. 675
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la spesa di L. 122,308.45 da iscriversi al cap. 284 quinquies della parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio 1904-905. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 1904. VITTORIO EMANUELE. Orlando. L. Luzzatti. Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
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