LEGGE 29 dicembre 1904, n. 676
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Pel riscatto dei debiti contratti a tutto il 1904 dalle provincie e dai comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche, della Toscana e dell'Emilia; per la trasformazione dei prestiti loro concessi dalla Cassa depositi a tutto il 1904 e per i prestiti nuovi da servire all'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate, sono estese le disposizioni della legge 19 maggio 1904, n. 185. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1904. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. L. Luzzatti. Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
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